Art. 16.
(Competenza civile).

      1. Sono di competenza della sezione specializzata:

          a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro I del codice civile;

 

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          b) i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

          c) il procedimento previsto dall'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni;

          d) i procedimenti di competenza del giudice tutelare alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano a un incapace.